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T.U. 13/01/2006
-il contenuto dei verbali (art. 43). Si tratta, come si vede, di norme che prescrivono adempimenti procedurali, ma che sono essenziali per garantire la trasparenza dell’operato delle stazioni appaltanti, la conoscibilità delle gare da parte dei potenziali concorrenti, la possibilità concreta di presentare offerte e candidature. La novità principale, da segnalare sin da ora, è la valorizzazione degli strumenti elettronici di comunicazione, che vengono posti sullo stesso piano degli strumenti classici di comunicazione e scambio di informazioni.
Art. 63 (Avviso di preinformazione) T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (art. 35, par. 1, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 41.1., direttiva 2004/17; art. 5, comma 1, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 1, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 14, d.lgs. n. 158 del 1995; art. 80, comma 1 e comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro “profilo di committente”, quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35: a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29. 2 Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio. 3 L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare. 4 I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 5 La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma 7. 6 L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. 7 L’avviso di preinformazione è altresì pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. 8 Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. Relazione all’articolo 63 L’art. 35.1. direttiva 2004/18 disciplina l’avviso di preinformazione, che ha il medesimo oggetto che nelle precedenti direttive, già recepite in Italia. Con l’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 35.1. direttiva 2004/18, corrispondente all’art. 41.1., direttiva 2004/17. Al comma 1 viene chiarito che l’avviso di preinformazione va pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. Ma solo se possibile, e in ogni caso vale per i dodici mesi successivi. Al comma 1, lettera a), si segnala l’adempimento a carico del Ministro dell’economia e delle finanze, già previsto dalla corrispondente norma di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 358 del 1992. Al comma 7 si prevede che l’avviso di preinformazione è altresì pubblicato sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 80, comma 1 e comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999.
Art. 64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55; art. 5, comma 2, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 2 Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara. 3 Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato. 4 Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18. Relazione all’articolo 64 Vengono recepiti i paragrafi 2 e 3 dell’art. 35, e l’art. 36, par. 1, della direttiva 2004/18. La formulazione della nuova direttiva, rispetto alle precedenti, tiene conto dei nuovi istituti del dialogo competitivo e del sistema dinamico di acquisizione. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999 e dell’art. 3, D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, e relativi allegati sul contenuto di bandi di gara.
Art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) (art. 35, par. 4, e art. 36, par. 1, direttiva 2004/18; art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55; art. 5, comma 3, d.lgs. n. 358 del 1992; art. 8, comma 3, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2 Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 3 Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4 Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 5 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione. 6 Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi. Relazione all’articolo 65 L’avviso di postinformazione, regolato dall’art. 35.4., direttiva 2004/18, come nelle precedenti direttive ha per oggetto i risultati della procedura di aggiudicazione, dopo che l’appalto è stato aggiudicato. Con l’articolo in commento viene recepito fedelmente l’art. 35, par. 4, direttiva 2004/18, a sua volta quasi in tutto conforme alle direttive previgenti, già recepite in Italia. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 80, comma 11, d.p.r. n. 554 del 1999, nonché dell’ art. 20, l. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede forme di pubblicità dell’aggiudicazione.
Art. 66 (Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi) (artt. 36, 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 11, d.lgs. n. 158 del 1995;art. 80, comma 2, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3. 2 Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3 Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 4 Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5 I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6 Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità. 7 Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio in conformità all’articolo 7, con indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e, tramite l’Osservatorio, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. 8 Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 9 Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione. 10 Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente. 11 Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione. 12 Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa. 13 Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi. 14 La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione. 15 Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo. Relazione all’articolo 66 Nel presente articolo vengono recepiti gli articoli 36 e 37, direttiva 2004/18. I commi da 1 a 6 e da 11 a 16 recepiscono fedelmente l’art. 36, direttiva 2004/18, disciplinando la pubblicità in ambito comunitario. I commi da 7 a 9, tenendo conto delle norme nazionali vigenti, disciplinano la pubblicità in ambito nazionale degli appalti di rilevanza comunitaria. Si propongono alcune innovazioni: -anziché la generica pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, si suggerisce la istituzione di una apposita serie speciale della Gazzetta ufficiale, denominata “serie speciale dei contratti pubblici”, soluzione, questa, che, a costo zero per la pubblica amministrazione, favorisce la conoscibilità dei bandi e degli avvisi (agli interessati è sufficiente l’abbonamento a tale serie speciale); - si prevede la pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (c.d. profilo di committente); - si prevede la pubblicazione su un sito informatico dei contratti pubblici, da istituire presso l’Osservatorio e disciplinare da parte del regolamento, nonché sul sito www.llpp.it. - si semplifica la pubblicità sulla stampa quotidiana. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il comma 15, nel recepire l’art. 37, direttiva 18/2004, e nell’estenderlo anche alla pubblicità in ambito nazionale, fissa la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare secondo le disposizioni del presente articolo anche bandi e avvisi che non sono soggetti a tali obblighi di pubblicazione. Viene anche prevista la facoltà di prevedere forme ulteriori di pubblicità facoltativa, non previste nel presente articolo. Per evitare confusioni applicative, si è ritenuto però di aggiungere che gli effetti giuridici che il presente codice o che le norme processuali connettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, si ricollegano alle forme di pubblicità obbligatoria e relative date. La codificazione di tale articolo comporta l’abrogazione dell’art. 80, comma 2, (comma 7 e comma 9 solo se si abroga la pubblicità sui quotidiani), d.p.r. n. 554 del 1999
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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